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CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI E RITENUTE FISCALI: UN CASO DI ANTINOMIA NORMATIVA.
di Domenico Fazzalari e Roberto Calisse

Il problema inerente l'assoggettamento della liquidazione concordataria alle norme dettate per i sostituti d'imposta, pur rappresentando una questione di rilevante importanza, non è stato oggetto di particolari pronunzie giurisprudenziali, ne di interventi in dottrina ne tanto meno di specifiche previsioni legislative.

La problematica, come detto, riveste rilevanza non secondaria, avuto riguardo, da un lato, per l'importanza crescente che negli ultimi tempi sta assumendo la procedura di concordato attuato mediante la cessione dei beni, e, dall'altro, per l'obbligo in capo agli imprenditori di effettuare le ritenute sulle varie tipologie di compensi corrisposti..

Il rapporto fra la norma fallimentare, emanata nel 1942, in epoca quindi nella quale ancora non aveva visto la luce l'istituto fiscale della ritenuta, e quella tributaria portata dal D.P.R. 600 del 73, è sempre stato contrastato. Basti ricordare l'accesa disputa riguardante la sussistenza o meno o meno in capo al curatore fallimentare dell'obbligo di effettuare le ritenute (con i relativi adempimenti connessi). Ormai viene comunque generalmente accettato (anche se non pacificamente), anche dagli uffici finanziari, il principio che il curatore fallimentare non assume la qualifica di sostituto d'imposta, superando quindi la concezione, in un primo momento seguita, che il curatore rivestisse la qualifica di sostituto d'imposta e fosse quindi soggetto a tutti gli obblighi connessi..

Il contrasto normativo diventa poi critico (insanabile a parere di chi scrive) nel caso di concordato preventivo attuato mediante la procedura della cessione dei beni: in tal caso infatti si assiste ad una proliferazione e duplicazione di soggetti passivi, o presunti tali: l'imprenditore o suoi legali rappresentanti, il commissario giudiziale, il liquidatore giudiziale.

Per avere una visione sufficientemente chiara della materia in trattazione occorre quindi, preliminarmente, effettuare una analisi separata delle norme vigenti in materia di procedura concordataria e della disciplina dell'istituto della ritenuta fiscale e della figura del sostituto d'imposta.

Il concordato preventivo, così come disciplinato dalla legge fallimentare, è una procedura, volta ad evitare gli effetti del fallimento, la quale, ai sensi dell'art. 160 l.f., può essere realizzata, alternativamente, con il pagamento di una percentuale pari ad almeno il 40% dei crediti chirografari o con la cessione di tutti i beni pignorabili del debitore, sempre che la loro valutazione faccia fondatamente ritenere la soddisfazione dei creditori chirografari in misura non inferiore al 40%.

Il successivo art. 160 disciplina l'amministrazione dei beni nel corso della procedura, statuendo che il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. L'imprenditore quindi, a differenza di quanto avviene nel fallimento, non viene spossessato (nel senso tecnico giuridico) dei suoi beni, ma continua ad esercitare l'attività d'impresa esercitando la propria potestà sul complesso aziendale.

E' comunque indubbio che l'imprenditore, pur conservando l'amministrazione dei beni, abbia limitato il potere di disposizione e gestione del proprio patrimonio, in quanto deve sottostare al controllo degli organi della procedura (commissario e g.d.). Tale limitazione nel potere di disposizione sul patrimonio aziendale ha fatto parlare parte della dottrina (con una definizione che rende bene il concetto) di spossessamento attenuato, avuto riguardo proprio per il vincolo al quale è sottoposta l'attività di amministrazione, mentre altri hanno individuato una, sia pur parziale, sostituzione del debitore, i cui poteri verrebbero integrati dal g.d. e dal commissario.

Tale limitazione è naturalmente ancor più penetrante nel caso di cessione dei beni. Infatti nel concordato preventivo con cessione dei beni il debitore, pur mantenendo l'amministrazione del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 167 citato, viene, di fatto spossessato, dalla gestione dello stesso. Si configura, proprio nella fattispecie in esame, la situazione di spossessamento attenuato, con riferimento alle più restrittive conseguenze che si determinano con la dichiarazione di fallimento, a seguito della quale il debitore viene privato della amministrazione e della disponibilità dei suoi beni. E' lo stesso articolo l.f. d'altronde che specificamente parla di cessione dei beni ai creditori !

L'art. 182 della L.F. prevede che il tribunale, con la sentenza di omologazione del concordato con cessione dei beni, proceda alla nomina di uno o più liquidatori ed alla definizione delle modalità con cui dovrà svolgersi la liquidazione.

Funzione principale del liquidatore è quella di pervenire alla realizzazione del patrimonio dell'imprenditore concordatario, e di effettuare il riparto fra i creditori delle somme resesi in tal modo disponibili.

Nello svolgimento della propria attività il liquidatore giudiziale deve ritenersi investito dei più ampi poteri; egli può compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione del patrimonio del debitore, compresi quelli di straordinaria amministrazione, conservando una piena autonomia nella gestione dei beni a lui affidati.

Nel caso di cessione dei beni infatti deve ritenersi che sia conferito un mandato irrevocabile ai liquidatori giudiziali, che nominati con la sentenza di omologazione del concordato, provvedono alla liquidazione dei beni ceduti. Tale mandato secondo una parte della giurisprudenza, si ritiene sia conferito dai creditori, in considerazione del fatto che i creditori stessi, dopo l'omologazione del concordato per "cessio bonorum", divengono titolari del potere di disposizione dei beni del debitore, o addirittura della proprietà dei beni stessi, nel caso di cessione ad efficacia traslativa. Altra tesi giurisprudenziale vede il liquidatore investito da un mandato conferitogli direttamente dal debitore ed in via sostitutiva dal tribunale per conto e nell'interesse del ceto creditorio. La veste di mandatario emerge comunque dall'analogia con l'istituto della cessione dei beni previsto dal codice civile (artt. 1977 - 1986 c.c.) e con i poteri dei liquidatori delle società ex art. 2278.

Assume inoltre rilevanza la forma giuridica con cui viene attuata la cessione. La legge fallimentare infatti non prevede nessuno schema obbligatorio e rigido, ma, come può anche leggersi nella relazione del Guardasigilli alla legge, viene lasciata la possibilità di raggiungere l'accordo nel modo più conveniente per i creditori, sotto la guida ed il controllo del giudice. La cessione può quindi assumere di volta in volta la forma del pro - solvendo del pro - soluto ed addirittura quella del passaggio in proprietà dei beni ai creditori, non potendosi escludere ipotesi di rilevazione dell'azienda da parte dei creditori.

In definitiva la cessione dei beni può risolversi in un vero e proprio trasferimento in proprietà ai creditori, oppure attuarsi mediante un mandato irrevocabile a vendere liquidare e pagarsi, ovvero assumere la forma di una liquidazione di un patrimonio separato.

Nel caso si percorresse la strada del trasferimento in proprietà si dovrebbe arrivare a delle conclusioni ancor più drastiche ed estreme. Infatti, come nel caso di una qualsiasi cessione, dovrebbe essere rilevata, anche contabilmente, l'uscita dalla sfera giuridica del debitore dei beni ceduti, con la conseguenza che anche le successive vendite effettuate dal liquidatore giudiziale dovrebbero assumere una rilevanza contabile e fiscale autonoma, non essendo più riferibili all'imprenditore concordatario: in questo caso la mancata effettuazione di ritenute nel corso della gestione della liquidazione concorsuale sarebbe sicuramente irriferibile al debitore, dovendo (solamente in linea teorica) gravare sulla massa separata.

La Cassazione (n. 709 del 21 Gennaio 1993) non accoglie l'ipotesi del trasferimento della proprietà, affermando che la cessione dei beni ai creditori, quale particolare modo di attuazione del concordato preventivo, deve essere inquadrata nell'istituto generale della cessio bonorum (1977 e s.s. c.c.), per cui essa non comporta il trasferimento della proprietà dei beni ceduti, con conseguente immediata liberazione dell'imprenditore, ma il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione a disporre dei beni medesimi, risolvendosi così in un mandato irrevocabile, conferito anche nell'interesse dei terzi a gestire ed a liquidare il patrimonio ceduto.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha comunque di fatto confermato la tesi che, nel concordato preventivo con cessione dei beni, si verifichi in capo all'imprenditore un perdita di legittimazione sui beni ceduti, che, pur non risolvendosi in un vero e proprio spossessamento fallimentare, provoca l'inibizione del potere di disporre del patrimonio ceduto.

Da quanto sin qui esposto emergono quindi chiaramente ed inequivocabilmente due circostanze incontrovertibili in caso di concordato attuato mediante cessione dei beni ai creditori:
  • perdita del potere di piena ed illimitata disposizione sul patrimonio aziendale, sia a seguito del controllo da parte degli organi concorsuali che come diretta conseguenza della cessione stessa dei beni, per effetto della quale gli stessi passano nella disponibilità, se non addirittura nella proprietà dei creditori;
  • conferimento ai liquidatori dei poteri relativi alla concreta liquidazione dei beni, con passaggio a quest'ultimo di ineludibili poteri di "gestione" del complesso dei beni ceduti.
Ciò premesso, è quindi evidente che, nell'ambito del concordato preventivo con cessione dei beni, il debitore, pur continuando ad essere il soggetto passivo d'imposta, recepisce nella propria sfera giuridica atti compiuti da terzi, cioè dai liquidatori concordatari. Essendo privato del controllo del patrimonio che rimane vincolato al soddisfacimento dei creditori e non partecipando, quindi, alla formazione delle volontà da cui sorgono le varie obbligazioni anche fiscali, non può considerarsi responsabile di adempimenti tributari, quali ad esempio l'effettuazione di ritenute, derivanti dall'attività di soggetti da lui completamente autonomi e che ripetono i loro poteri direttamente dalla sentenza del tribunale fallimentare di omologazione del concordato preventivo.

Il soggetto imprenditore (o chi è investito della sua rappresentanza legale nel caso di enti societari) infatti, pur essendo astrattamente obbligato, non può far altro che prendere atto e recepire gli atti compiuti dai liquidatori giudiziali, e, unicamente sulla base di questi, procedere all'adempimento degli obblighi tributari che continuano a gravare formalmente su di lui. Il liquidatore comunque, dovendo mettere in il debitore nelle condizioni di adempiere dovrà in qualche modo sottostare (rectius eseguire) a tutti gli oneri ed adempimenti che la normativa fiscale prevede a carico dello stesso imprenditore concordatario.

Gli obblighi e gli adempimenti in tema di ritenute sui redditi sono previsti dal titolo terzo del D.P.R. 600/73. L'art. 23 del decreto citato indica i soggetti obbligati all'effettuazione delle ritenute, fra i quali rientrano naturalmente tutti i soggetti esercenti un attività d'impresa, che quindi possono anche ricorrere alla procedura di concordato preventivo.

E' evidente quindi che l'imprenditore in concordato deve, in linea teorica, comportarsi come un sostituto d'imposta, provvedendo all'effettuazione delle ritenute, al loro versamento, ed agli obblighi connessi.

Tale previsione normativa deve però innegabilmente essere correlata con le disposizioni in tema di concordato preventivo attuato mediante cessione dei beni, e con gli effetti, in precedenza esaminati, che questa procedura dispiega nei confronti dell'imprenditore e dell'amministrazione dei beni ceduti.

Sotto un aspetto sostanziale occorre inoltre fare riferimento ai presupposti per l'ammissione al concordato, tra i quali riveste una importanza primaria, ai fini della presente trattazione, l'insolvenza, prevista dall'art. 160 l.f., ovverosia, secondo il disposto dell'art. 5, l'impossibilità del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

E' di tutta evidenza quindi che l'imprenditore, in costanza di concordato preventivo, si troverà nell'impossibilità materiale di adempiere all'obbligo di versamento della ritenuta, in quanto non ha a disposizione i mezzi necessari, sia perché, anche dal punto di vista giuridico, è insolvente, sia perché la disponibilità del patrimonio e passata al liquidatore giudiziale.

Volendo trovare un supporto normativo alla situazione pratica descritta, deve prendersi in esame l'art. 97 del D.P.R. 602/73 (norme sulla riscossione delle imposte dirette), il quale prevede al 5° comma che "non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica"; nel caso di concordato preventivo quindi tale prova è fornita con presunzione assoluta dallo stesso presupposto di insolvenza.

Lo stesso legislatore si è preoccupato di fornire un attenuante per omissioni non dovute alla volontà dell'imprenditore, impedendo l'applicazione delle pecuniarie, evitando quindi anche l'insorgenza di responsabilità solidale ex art. 98 dello stesso decreto, per i legali rappresentanti del debitore.

La stessa norma tributaria fornisce quindi un valido spunto interpretativo, applicabile in via analogica alla fattispecie in esame, che deve far sicuramente propendere per la non imputabilità al debitore in concordato dell'omessa effettuazione e versamento delle ritenute alla fonte.

Volendo infine esemplificare è quindi chiaro che, qualora i liquidatori giudiziali, nell'ambito della procedura liquidatoria, ritengano, nella loro libera determinazione, in via esemplificativa, di avvalersi di collaboratori esterni (es. legali per procedure di recupero crediti - i crediti infatti rientrano nei beni ceduti e spetta ai liquidatori giudiziali riscuoterli, anche in via coattiva) di non dover effettuare le ritenute fiscali sui compensi a questi corrisposti, nessuna responsabilità può sorgere in capo all'imprenditore concordatario, il quale può soltanto adeguare i propri adempimenti contabili e fiscali alla decisione dei terzi; lo stesso non può neanche sanare la posizione fiscale non avendo a disposizione i fondi necessari per il versamento delle ritenute.

Per completezza di esposizione, l'attenzione deve pertanto spostarsi sul liquidatore giudiziale, il quale a sua volta non può in alcun modo assumere lo status di sostituto d'imposta.

Infatti neanche il liquidatore nominato dal tribunale ex art. 182 L.F. può essere considerato quale sostituto d'imposta, e ciò per una ragione estremamente semplice. Egli, infatti svolge un attività non inquadrabile di certo tra quelle considerate esercizio di impresa, presupposto oggettivo ineludibile affinché possa considerarsi rientrante nel novero del citato art. 23, e non rientra, pertanto, tra i soggetti elencati dal titolo terzo del D.P.R. 600/73 quali sostituti d'imposta.

La liquidazione della massa concordataria non fa infatti sorgere un autonomo soggetto giuridico (anche ai fini fiscali), ma il soggetto attivo a passivo delle obbligazioni giuridiche, risulta sempre essere il debitore concordatario (il quale però come detto rimane vincolato alle scelte del terzo). Il liquidatore non fa altro che provvedere alla liquidazione dei beni nell'interesse dei creditori, compiendo, in piena autonomia, delle operazioni che poi vengo recepite nella sfera contabile e fiscale del soggetto debitore.

Ciò, ovviamente, a meno che non si voglia considerare l'elencazione del suddetto titolo terzo del D.P.R. 600/73 puramente esemplificativa, e quindi volendo includere nel novero dei sostituti d'imposta anche la liquidazione del concordato e per essa il liquidatore giudiziale. Tuttavia deve ritenersi senza dubbio tassativa l'indicazione dei sostituti di imposta contenuta nel D.P.R. 600/73, in accordo con una cospicua ed univoca giurisprudenza, che più volte ha escluso dal novero dei sostituti d'imposta la figura del curatore fallimentare, considerando l'elencazione dell'art. 23 esaustiva. Quindi anche il liquidatore giudiziale non può considerarsi sostituto d'imposta, ed infatti:
  • ciò è in perfetta analogia a quanto si verifica per il curatore, le cui funzioni sono assimilabili a quelle del liquidatore giudiziale stesso;
  • egli non svolge attività d'impresa;
  • non rientra infine nell'elencazione tassativa dell'art. 23.
  D'altra parte un'elencazione esemplificativa sarebbe stata incompatibile sia con la funzionalità del sistema, in quanto avrebbe lasciato un margine troppo ampio all'interpretazione, sia con il principio della tassatività degli obblighi tributari e delle relative sanzioni enunciato negli artt. 4 e 47 del suddetto D.P.R..

In ultima analisi non può non considerarsi che la ritenuta d'acconto non rappresenta un'imposta, ma soltanto un modo di esazione di un'imposta, il cui scopo è quello di usufruire, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, dell'"aiuto" di soggetti che esercitano determinate attività al fine di prelevare i tributi previsti dalla legge. Nell'ambito delle procedure fallimentari, ed in particolare nel concordato preventivo con cessione dei beni, l'impresa ammessa alla procedura viene di fatto spossessata di tutti i propri beni, cessando la propria normale attività. Viene in tal caso meno anche l'attività di "recupero" delle imposte svolta per conto dell'Amministrazione Finanziaria.

Nessuna perdita di gettito si verificherebbe inoltre per l'Erario in quanto, come detto, non ci sarebbe evasione di imposta, ma solo un mutamento del soggetto tenuto al versamento: in sede di dichiarazione dei redditi infatti il contribuente verserebbe l'intera imposta senza scomputare le ritenute che non sono state effettuate.

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