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LIQUIDATORI NEL CONCORDATO PREVENTIVO CON "CESSIO BONORUM"
di Domenico Fazzalari e Roberto Calisse


1. Introduzione

2. La nomina

3. Funzioni: poteri e doveri

4. L'attività

5. La cessazione dall'incarico


6. Il compenso

7. Profili fiscali dell'attività di liquidazione



1. Introduzione

I momenti di recessione come quello attuale che sta attraversando l'economia italiana si comportano purtroppo come fenomeno collegato l'aumento del numero di procedure concorsuali. Fra queste, per le sue caratteristiche peculiari, una particolare rilevanza (non di tipo quantitativo) riveste il concordato preventivo. Per avere un quadro della situazione recessiva sotto questa ottica particolare é sufficiente esaminare i dati relativi alla sola circoscrizione del Tribunale di Roma, che vedono le istanze per concordato preventivo passate dalle 17 del 1992 alle 32 del 1993 con un incremento dell'88 %, registrando altresì una crescente preponderanza della richiesta di concordati con cessione dei beni, aumentati del 92 %, essendo passati dai 13 del 1992 ai 25 del 1993, pari rispettivamente al 76 ed al 78 % del totale dei concordati richiesti nei due anni.

In questo quadro generale é sembrato utile fornire una panoramica sulle funzioni e sull'attività del liquidatore giudiziale, carica che spesso il dottore commercialista é spesso chiamato a rivestire.

La figura del liquidatore nel concordato preventivo, attuato mediante cessione dei beni ai creditori, può collocarsi fra quelli che potremmo definire, con un termine giuridicamente non corretto, ma di facile ed immediata comprensione, organi minori delle procedure concorsuali.

La legge fallimentare, infatti, accanto a quelli che, per espressa previsione normativa, vengono qualificati come organi delle procedure, quali il tribunale, il giudice delegato, il curatore, il commissario giudiziale, prevede altre figure, la cui funzione può definirsi di carattere ausiliare rispetto alle finalità della procedura stessa.

Esempi tipici di questa categoria, che sarebbe riduttivo definire marginale, sono il cancelliere ed il pretore nel fallimento, che hanno una funzione che di volta in volta può essere ausiliare, di supporto o addirittura sostitutiva rispetto ai "domini" della procedura fallimentare, giudice delegato e curatore.

In questo novero, con le caratteristiche come sopra individuate, devono a pieno titolo farsi rientrare anche i liquidatori c.d. giudiziali, previsti dall'art. 182 l.f.

Questa figura, come si vedrà in seguito, ha però delle caratteristiche che in parte la discostano dai caratteri di ausiliarietà e di supporto, che abbiamo visto in qualche modo essere propri di tali organi "minori", assumendo di volta in volta caratteristiche e funzioni specifiche, tali da renderla una figura il cui inquadramento giuridico é ancora incerto, ancorché si tratti di un organo unico nel suo genere, pur se le sue funzioni possono in qualche modo ricondursi alla figura del curatore fallimentare, inquadrandosi però in una procedura affatto diversa quale é il concordato preventivo.

Infatti ben diversi sono i fini delle due procedure: l'una, il fallimento, ha uno scopo meramente liquidatorio, in un ottica di tutela del ceto creditorio, secondo il principio, informatore di tutta la legge fallimentare, di eliminazione dal mercato delle imprese inefficienti; l'altra, il concordato preventivo, ha uno scopo diametralmente opposto, e cioè consentire all'imprenditore meritevole di evitare il fallimento proponendo un accordo ai creditori, la cui tutela é sempre obiettivo principale.

Ne consegue che in dottrina l'inquadramento dogmatico e giuridico di questa peculiare figura presenta svariate e difformi affermazioni. Qualcuno ha autorevolmente sostenuto che i liquidatori sono dei veri e propri ausiliari dell'autorità giudiziale ed allo stesso tempo dei creditori, ovvero, secondo una giurisprudenza un tempo maggioritaria, addirittura del debitore. Altri ancora sono arrivati ad elevare i liquidatori al rango di organi della procedura.

L'accordo concordatario può attuarsi secondo due diverse modalità, previste dall'art. 160 l.f.: l'offerta da parte del debitore di garanzie, reali o personali, di pagare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, oppure l'offerta da parte del debitore ai creditori, per il pagamento dei suoi debiti, della cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data di proposta del concordato, a patto che la valutazione di tali beni faccia ritenere di poter soddisfare i creditori chirografari nella misura del quaranta per cento.

Proprio nell'ambito di questa seconda ipotesi si viene ad innestare la figura del liquidatore giudiziale. Infatti il successivo art. 182 prevede, proprio nell'ipotesi di "cessio bonorum", la nomina da parte del tribunale, in sede di sentenza di omologazione del concordato, di un liquidatore o di un collegio di liquidatori, determinando altresì le modalità della liquidazione.

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2. La nomina

Come visto, l'art. 182 l.f., prevede che il tribunle, con la sentenza di omologazione, proceda alla nomina di uno o più liquidatori, procedendo anche alla determinazione delle modalità con le quali dovrà svolgersi la liquidazione.

Il dettato normativo assume giuridicamente una rilevante importanza in quanto, in mancanza di questo, la liquidazione sarebbe avvenuta ad opera del debitore concordatario, comportando un eccesso di privatismo rispetto ai fini pubblicistici del concordato preventivo.

Inoltre la nomina dei liquidatori é da porsi, unitamente a quella del comitato dei creditori, in relazione alla sorveglianza che il commissario giudiziale esercita sulla esecuzione ed alla possibilità di risoluzione in caso di inadempimento rilevato, proprio in corso di liquidazione, da parte del commissario, del comitato dei creditori o degli stessi liquidatori.

A questo punto sorge necessariamente il problema circa i requisiti positivi necessari per poter essere nominati liquidatori giudiziali.

La norma infatti non detta i criteri ai quali deve attenersi il tribunale in sede di nomina, per cui é stato suggerito di applicare i criteri previsti per la scelta del commissario giudiziale e del curatore fallimentare.

La nomina del commissario e del curatore é regolata rispettivamente dagli artt. 163, 27 e 28 l.f., che prevedevano che, per tali cariche, il tribunale dovesse scegliere fra gli iscritti nel ruolo degli amministratori giudiziari.

Tale ruolo é stato però soppresso con il d.l.C.p.S. 23/8/1946 n. 153, per cui il curatore ed il commissario sono scelti tra gli iscritti agli albi degli avvocati e procuratori, dei ragionieri e dei dottori commercialisti, e solamente in via del tutto eccezionale e per motivi da indicarsi nel provvedimento di nomina, anche tra persone non iscritte in alcun albo.

Secondo la citata interpretazione il liquidatore giudiziale dovrebbe essere un avvocato, un ragioniere od un dottore commercialista.

Tale tesi non appare però condivisibile, in quanto la legge fallimentare, all'art. 182, non prevede alcun richiamo all'art. 27; ciò in quanto le norme previste per la nomina a curatore e commissario sono previste per organi tipici della procedura, e quindi per ciò inapplicabili ai liquidatori (così anche Bonsignori e Quatraro).

Da parte sua la giurisprudenza ha fatto proprie tali obiezioni in quanto ha ripetutamente ammesso, in presenza di elementi di economicità e di semplicità, che possa essere nominato chi abbia requisiti soggettivi diversi da quelli sopra esaminati.

Deve quindi ritenersi sussistente la possibilità di pervenire alla nomina di qualunque soggetto che a giudizio del tribunale possegga i requisiti professionali necessari per poter proficuamente portare a termine l'incarico. In quest'ottica la giurisprudenza ha anche ammesso la nomina di un creditore, il quale avrebbe, se non altro, sicuramente cura dell'interesse del ceto creditorio.

Ugualmente la liquidazione giudiziale deve ritenersi affidabile allo stesso debitore, quando tale possibilità sia già stata contemplata dalla proposta di concordato preventivo, non potendo essere fatta valere in una fase successiva (Trib. Milano 15/3/1984); in tal caso si deve ritenere che il tribunale non possa entrare nel merito di tale proposta, avendo solo il potere di omologare o meno il concordato, non potendo modificare la proposta stessa pervenendo alla nomina di altri soggetti (Trib. Milano 2/7/1979). Normalmente l'incarico al debitore viene attribuito nel caso in cui questi abbia rinunciato al compenso (Trib. Milano 21/11/1985), e quindi vi siano dei sicuri vantaggi per i creditori, e quando il patrimonio da liquidare sia di modesta entità. Nel caso in cui si pervenga a questa soluzione, il tribunale può dettare precise modalità di esecuzione, al fine di garantire un corretto sviluppo delle operazioni ed il puntuale controllo dell'attività del debitore-liquidatore (sempre Trib. Milano 2/7/1979). Questa soluzione ha però sollevato fondate critiche in dottrina, in quanto sarebbe non compatibile con la struttura eminentemente pubblicistica della liquidazione concordataria.

L'incarico può analogamente essere affidato alla persona del socio di società di persone o anche al rappresentante legale della società, non trovando ostacolo nella previsione normativa della legge fallimentare, che, come visto, non detta i criteri di scelta, che quindi devono ritenersi demandati al tribunale, che é libero di scegliere secondo criteri di convenienza per i creditori e secondo le esigenze della procedura. Questa via deve ritenersi percorribile, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, quando l'attività del liquidatore non si prospetti complessa, consistendo nella sola riscossione di rate di prezzo o di riscossione crediti e nell'ipotesi che l'entità del patrimonio da liquidare sia di modeste proporzioni, e ancora quando questi abbia rinunciato al compenso (Trib. Milano 4/7/1985, Trib. Como 15/12/1988); contrariamente si é sostenuto, partendo dal presupposto che il liquidatore é un rappresentante dei creditori e quindi in posizione antitetica rispetto a questi ultimi, che non é possibile investire il liquidatore-socio(o debitore) del potere di iniziare, proseguire od omettere atti che potrebbero comportare pregiudizio per i creditori. Occorre inoltre evidenziare che nell'ipotesi di liquidatore-socio potrebbe rischiarsi di far confluire la procedura in qualcosa di troppo simile ad una forma di componimento stragiudiziale, in contrasto quindi con la sua natura fortemente pubblicistica.

Chi scrive ritiene sicuramente percorribile l'ipotesi di affidamento dell'incarico al legale rappresentante della società in concordato, soprattutto nell'ipotesi che si tratti del liquidatore statutario, ciò anche con il non secondario scopo di evitare duplicazioni di incarichi, conflitti di competenza ed attriti fra i vari organi, in quanto, é bene ricordarlo, con il concordato preventivo la società rimane "in bonis" e gli organi sociali permangono in carica legittimamente investiti dei loro poteri originari. Il contrasto risulterebbe ancor più evidente nel caso di "cessio" parziale; infatti, mentre nell'ipotesi di cessione integrale dei beni aziendali l'impresa, pur permanendo "in bonis", é destinata all'estinzione, con la conseguente perdita dei poteri da parte del liquidatore, viceversa, nel caso di cessione di parziale dei beni, l'impresa continua legittimamente ad operare, di conseguenza sarebbero inevitabili duplicazioni di poteri e di legittimazioni, che nella pratica potrebbero essere evitate con il ricorso a due diverse modalità di liquidazione:

- incarico di liquidatore giudiziale allo stesso liquidatore statutario, come in precedenza esposto;

- incarico di liquidatore giudiziale conferito alla stessa società (v. di seguito).

Diversamente parte della giurisprudenza ha affermato (con atteggiamento poco attento alle esigenze gestionali e alle finalità liquidatorie della procedura, N.d.R.) che in considerazione di possibili conflitti che potrebbero sorgere tra un organo rappresentante gli interessi dei soci (liquidatore statutario) ed un organo che rappresenta gli interessi dei creditori (liquidatore giudiziale) sussistono ragioni di opportunità che inducono il tribunale a nominare, in sede di omologazione, il liquidatore giudiziale in persona diversa dal liquidatore statutario Trib. Torino 21/1/1991).

Infine deve sicuramente ritenersi possibile che l'incarico venga conferito allo stesso commissario giudiziale (Trib. Genova 17/5/1985, Trib. Macerata 19/1/1987), in tal modo rafforzandone il potere-dovere di controllo affidatogli dall'art. 185 e rendendone allo stesso tempo più agevole l'esercizio, attuandosi in tal caso quella che é stata definita "liquidazione controllata" (Tribunale Milano 9/1/1984) (ritenuta una forma di liquidazione extra legem ma non contra legem, Provinciali), in quanto le operazioni del commissario sono sottoposte all'autorizzazione del giudice delegato ed al controllo, previo reclamo, del tribunale.

Parte della dottrina (Bonsignori, Comm.SB, p. 460) ha invece obiettato che non é possibile investire della liquidazione gli organi della procedura, in quanto le proprie funzioni, ai sensi dell'art. 185 l.f., decadono, con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, ad una mera attività di sorveglianza, ritenendo inoltre, rovesciando le considerazioni su espresse in merito all'attività di controllo svolta dal commissario, che sul piano dell'opportunità non sarebbe conveniente cumulare le funzioni dei due diversi organi, commissario e liquidatore, in quanto non si rafforzerebbe bensì si eliminerebbe la funzione di controllo svolta dal commissario.

In tema di requisiti per essere nominati quale liquidatore giudiziale deve ritenersi interessante il problema dell'affidabilità o meno dell'incarico non ad una persona fisica, ma ad una persona giuridica ed in generale ad una società; tale ipotesi deve considerarsi sostanzialmente diversa da quella sopra esaminata di mandato conferito al rappresentante legale della società. Ciò in mentre con l'ipotesi di incarico al rappresentante legale della società in concordato preventivo, questo deve ritenersi ad "personam", sicché anche nel caso in cui successivamente la società deliberi un cambiamento, poniamo, dell'amministratore nominato liquidatore giudiziale, questi, pur non rivestendo più la carica di legale rappresentante della società, potrà e dovrà comunque continuare ad esercitare il proprio compito come liquidatore giudiziale, in quanto la propria investitura gli deriva dal tribunale e non dalla società. Diverso é invece il caso in cui, ritenendolo possibile, l'incarico venga affidato alla stessa società in concordato, in quanto in tale circostanza si e voluto che la liquidazione giudiziale venisse svolta proprio dalla stessa società, anche se naturalmente per l'attività dovrà farsi riferimento al legale rappresentante; in tal caso quindi qualora la figura di tale rappresentante muti, l'incarico resterà sempre conferito alla società.

La strada del conferimento dell'incarico alla società debitrice, a parere di chi scrive, deve ritenersi sicuramente percorribile; ciò in quanto, come visto, si ritenuta possibile l'ipotesi di nomina del debitore, a prescindere se sia o meno persona fisica; lo stesso tribunale di Roma poi, nel concordato preventivo della Federconsorzi, ha adottato tale soluzione, pervenendo al conferimento dell'incarico alla stessa società ammessa alla procedura.

In ultima analisi é sicuramente interessante esaminare il caso di concordato preventivo con cessione dei beni che non preveda la nomina di alcun liquidatore. Questo é il caso che potrebbe verificarsi nell'ipotesi in cui tutte le attività di realizzo dei beni siano già state concretamente definite al momento dell'omologazione. In tale eventualità il tribunale potrebbe ritenere opportuno, anche per non gravare di ulteriori spese la massa, non pervenire alla nomina dell'organo liquidatorio, sempre che istanza in tal senso sia stata avanzata dal debitore nella proposta di concordato, non potendo essere fatta valere in una fase successiva.

Appare opportuno, in conclusione, precisare che i provvedimenti accessori emessi dal tribunale ai sensi dell'art.182 l.f., tra cui anche la nomina del liquidatore, devono considerarsi di natura non decisoria, bensì gestoria; ciò in quanto il tribunle si pronuncia non come giudice dell'omologazione, ma in qualità di organo preposto alla sua materiale esecuzione, senza dirimere controversie su diritti; di conseguenza contro il provvedimento di nomina non é ammissibile il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.

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3. Funzioni: poteri e doveri

Funzione essenziale e precipua del liquidatore é naturalmente quella di pervenire alla completa realizzazione del patrimonio dell'imprenditore concordatario, ivi naturalmente compreso il realizzo di eventuali crediti, ed il riparto fra i creditori delle somme resesi così disponibili.

A tal fine deve ritenersi che il liquidatore sia investito di un mandato irrevocabile che lo legittima all'esperimento di eventuali azioni recuperatorie dei beni e di alienazione degli stessi; tale mandato é stato ritenuto conferito, secondo una giurisprudenza ormai superata, dal debitore o, molto più correttamente, dai creditori (App. Torino 15/12/1986); quest'ultima tesi é stata formulata in considerazione del fatto, che si ritiene oramai assodato, che dopo l'omologazione del concordato per "cessio bonorum" i creditori divengono titolari del potere di disposizione dei beni del debitore o addirittura della proprietà dei beni stessi, nell'ipotesi di cessione c.d. ad efficacia traslativa. Di sicuro interesse e degna, a parere di chi scrive, di attenzione é la tesi che vede il liquidatore investito da un mandato conferitogli direttamente dal debitore ed in via sostitutiva dal tribunale per conto e nell'interesse del ceto creditorio (Trib. Napoli 28/10/1987).

La veste di mandatario può desumersi, nel silenzio della legge fallimentare, dall'analogia con l'istituto della cessione dei beni prevista dl codice civile (artt. 1977 - 1986 c.c.) e con i poteri dei liquidatori delle società ex art. 2278 c.c..

In tal senso quindi devono ormai ritenersi superate le tesi che ritenevano il liquidatore giudiziale assumere le vesti di ausiliare dell'autorità giudiziaria ovvero addirittura di organo della procedura.

A differenza di quanto accade in materia di fallimento, invece, il liquidatore giudiziale non può essere considerato, agli effetti della legge penale, un pubblico ufficiale, pur avendo il concordato preventivo natura e contenuto pubblicistici (Cass. pen. 17/1/1989 n. 367).

Per quanto riguarda la procedura liquidatoria vera e propria, il liquidatore deve ritenersi investito a tal fine dei più ampi poteri; per cui né al commissario giudiziale né al giudice delegato competono poteri in funzione integrativa della capacità negoziale del liquidatore, in quanto questi, come detto, ha già insiti nel suo mandato pieni poteri di amministrazione e disposizione. Analogo discorso vale per l'altro organo nominato dal tribunale per la fase liquidatoria del concordato preventivo con cessione dei beni, cioè il comitato dei creditori: a questo spetta unicamente compiere l'attività prevista dall'art 41 l.f., consistente nelle funzioni ispettive, di consulenza e di controllo, senza avere poteri in funzione dell'integrazione della capacità del liquidatore.

E' evidente quindi che i poteri dei liquidatori consentono a questi il compimento di tutti gli atti necessari per la liquidazione del patrimonio del debitore; in conseguenza di ciò può attribuirsi ai liquidatori anche la facoltà di compiere atti di straordinaria amministrazione senza la necessità di una preventiva autorizzazione da parte del giudice delegato, in ciò, come vedremo meglio in seguito, differenziandosi rispetto a quanto previsto dalla normativa fallimentare per il curatore.

Deve comunque rilevarsi che il tribunale ha una certa discrezionalità nella determinazione di quelle che sono le modalità della liquidazione, potere limitato solo, come gia accennato, dalle riconosciute attribuzioni spettanti ai liquidatori, per cui chi scrive ritiene che il tribunale non possa pervenire ad una limitazione dell'autonomia gestionale dei liquidatori.

I liquidatori devono comunque attenersi alle modalità fissate dal tribunale, in quanto eventuali discostamenti nella fase della liquidazione legittimano i creditori ad agire in via ordinaria nei confronti degli stessi; si discute se tale legittimazione spetti anche al debitore; chi scrive ritiene doversi necessariamente propendere per una soluzione affermativa, in quanto il debitore ha interesse a che si pervenga ad un eventuale surplus di liquidazione e, comunque ad una puntuale esecuzione del concordato, che potrebbe essere risolto, é bene ricordarlo, quando non sia stata distribuita alcuna percentuale ai creditori chirografari.

Il liquidatore quindi, per quanto riguarda i beni ceduti, é legittimato a vendere tali beni e realizzare quelli offerti in garanzia, potendo compiere anche nuove operazioni, se queste sono finalizzate al conseguimento di una migliore liquidazione dei beni ceduti; si ritiene quindi che i liquidatori legittimamente possano spingersi fino ad un eventuale affitto d'azienda, in quanto questo può ritenersi compatibile con le finalità della liquidazione giudiziale a seguito dell'omologazione della proposta di concordato preventivo, senza la necessità che tale atto sia sottoposto alla preventiva approvazione da parte del giudice delegato.

Deve comunque rilevarsi che, pur essendo legittimato il liquidatore alle azioni di recupero della disponibilità dei beni ceduti ed a quelle derivanti dal mandato ad alienare, questi non può esperire azioni tendenti ad ottenere revocatorie di atti validi tra le parti ed impugnabili solo in sede fallimentare ex art. 67 l.f. o con revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. da parte dei creditori (Trib. Torino 6/11/1984).

Per quanto riguarda la legittimazione a stare in giudizio, nel silenzio della legge, diversamente da quello che avviene in materia di fallimento con la previsione dell'art. 43, come regola generale, può affermarsi che il liquidatore giudiziale sia legittimato per tutte le controversie che abbiano per oggetto materie attinenti alla realizzazione dell'attivo e alla ripartizione delle somme in favore dei creditori; al debitore concordatario, di converso, spetta la legittimazione passiva nei giudizi che siano eventualmente promossi dai creditori aventi per oggetto l'accertamento della sussistenza di pretese obbligatorie, come ad esempio quelli aventi ad oggetto l'accertamento di diritti vantati dal lavoratore nei confronti dell'imprenditore ammesso alla procedura (Trib. Milano 8/6/1981, Trib. Milano 25/1/1982, Trib. Ascoli Piceno 20/5/1982, Trib. Genova 14/12/1982, Cass. civ. 20/1/1984 n. 512, Trib. Napoli 12/3/1984, Cass. civ. 14/4/1987 n. 3701, Cass. civ. 1/3/1988 n. 2135, Cass. civ. 19/2/1991, Trib. Milano 27/2/1992). Secondo tale distinzione quindi, i liquidatori non hanno il potere di stare in giudizio per il debitore concordatario per ogni tipologia di controversia inerente rapporti di natura patrimoniale aventi titolo o causa anteriore al concordato, in quanto non può ritenersi applicabile al concordato l'art. 43 l.f., per cui il debitore non perde la capacità di stare in giudizio, sia prima che dopo l'omologazione del concordato.

Parte della giurisprudenza ha invece ritenuto sussistente la legittimazione a stare in giudizio avendo riguardo non alla natura del giudizio stesso bensì al diverso atteggiarsi del concordato; infatti questo può assumere la forma del mandato in "rem propriam" ovvero quello della cessione traslativa, e, solamente in quest'ultima ipotesi, ove venga riscontrato il carattere solutorio della cessione, la legittimazione processuale spetterebbe al liquidatore (Trib. Roma 27/2/1981).

Degno di nota e condivisibile é l'orientamento giurisprudenziale che risolve il problema della legittimazione a stare in giudizio facendo leva sulle finalità pubblicistiche della procedura, attribuendo ai liquidatori anche la legittimazione passiva per i giudizi concernenti l'accertamento di crediti; ciò non in base ad una applicazione analogica del citato art. 43, ma in considerazione del fatto che il liquidatore é "l'organo" preposto al riparto, ed in definitiva alla fissazione delle quote spettanti a ciascun creditore, per cui l'accertamento del passivo é inevitabilmente strumentale rispetto all'esecuzione del riparto, che é uno degli adempimenti rientranti nelle funzioni tipiche delle quali il liquidatore é investito con la nomina da parte del tribunale (Trib. Bari 8/6/1983, Trib. Milano 10/7/1987). In sostanza, nella liquidazione concordataria, deve considerarsi prevalente l'aspetto pubblicistico rispetto a quello privatistico, per cui il liquidatore assumerebbe a tutti gli effetti la veste di organo di procedura, con funzioni e poteri simili a quelli del curatore, ivi compreso quello di legittimazione passiva nei giudizi di accertamento dei crediti.

Deve comunque ritenersi ormai assodato che, per tutte le azioni aventi per oggetto l'attività di liquidazione e le contestazioni in ordine ai beni ceduti, la legittimazione, attiva e passiva, spetta al liquidatore giudiziale, anche in materia di recupero di crediti con connesse azioni esecutive (Cass. civ. 20/11/1982 n. 6263, Trib. Milano 28/5/1984) e di escussione di garanzia prestata da un terzo, in caso di concordato c.d. misto, (Trib. Milano 24/4/1986) senza necessità di preventiva autorizzazione né da parte del comitato dei creditori, avente unicamente compiti di consulenza e sorveglianza (Cass. civ. 15/11/1958), né da parte del giudice delegato.

Diversamente, per ciò che attiene a giudizi che non sono direttamente attenenti alla liquidazione dei beni ceduti, nessuna legittimazione a stare in giudizio compete ai liquidatori, così nel caso di azione di responsabilità proposta dalla società concordataria essi non hanno nessun titolo per intervenire in giudizio, in quanto tale azione deve ritenersi fondatamente esorbitante dalle loro precipue funzioni di gestione e liquidazione dei beni ceduti.

Naturalmente il liquidatore deve rispondere dell'attività compiuta, oltre che al tribunale, anche ai creditori. Infatti questi ultimi, durante la fase della liquidazione, sono legittimati ad agire in via ordinaria nei confronti dei liquidatori, qualora questi non eseguano il concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione (così Bonsignori). Dottrina e giurisprudenza non sono invece concordi nel riconoscere tale legittimazione al debitore. Deve comunque ritenersi più corretta la tesi affermativa (sostenuta anche dal Provinciali), in quanto, come precedentemente esposto, deve ricordarsi, ed é in definitiva nella logica stessa dell'istituto del concordato, che il debitore ha interesse ad un eventuale residuo attivo di liquidazione e, comunque, alla puntuale esecuzione del concordato, che potrebbe essere risolto quando non si sia pervenuti ad alcuna percentuale di distribuzione ai creditori chirografari.

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4. L'attività

Come visto, l'attività dei liquidatori si sostanzia nell'amministrazione e nella liquidazione del patrimonio ceduto dell'impresa concordataria, in ciò non discostandosi di molto rispetto all'attività del curatore fallimentare prevista dall'art. 33 l.f.; infatti, come già assodato, la cessione dei beni ai creditori si sostanzia in un mandato a gestire ed a liquidare i beni stessi.

Per cui deve ritenersi che spetti al liquidatore il potere di compiere tutti gli atti necessari e strumentali alla liquidazione dei beni ceduti senza necessità, con ciò differenziandosi con quanto previsto per il curatore, di preventiva autorizzazione da parte del giudice delegato (Trib. Roma 21/2/1985), e che, di conseguenza, non sia presentabile reclamo ex art. 36 l.f. contro gli atti del liquidatore (App. Torino 15/12/1986).

In conseguenza di quanto sopra non può ritenersi applicabile, neanche per analogia, la distinzione, fornitaci dalla lettura combinata degli artt. 25 e 35 l.f., delle operazioni compiute dai liquidatori in attività di ordinaria e straordinaria amministrazione (così anche Provinciali e Ragusa Maggiore).

I liquidatori sono immediatamente investiti delle loro funzioni per effetto della esecutività immediata della sentenza di omologazione del concordato, e quindi possono iniziare la loro attività consistente nel realizzare il valore dei beni oggetto della cessione e ripartire il ricavato secondo le modalità stabilite dalla sentenza di omologazione.

A parere di chi scrive però l'attività di liquidazione giudiziale non deve considerarsi incompatibile con mezzi non prettamente liquidatori, ma che consentano di mantenere o incrementare il valore del bene o complesso di beni in attesa di realizzo; deve quindi ritenersi percorribile, come in precedenza accennato, l'ipotesi di affitto dell'azienda ceduta (Trib. Chieti 5/9/1986), che consente di maggiormente tutelare gli interessi del ceto creditorio in quanto, da un lato permette di valorizzare il complesso aziendale che potrebbe essere oggetto di vendita unitaria, dall'altro consente di trarre un profitto da un patrimonio che differentemente rimarrebbe improduttivo fino alla sua realizzazione. Nella stessa ottica si pone la facoltà di effettuare acquisti di beni che siano strumentali ad una più vantaggiosa vendita dei beni ceduti, analogamente a quanto avviene nel fallimento con l'istituto, previsto dall'art. 90 l.f., dell'esercizio provvisorio di impresa, ponendosi tale possibilità come mezzo preparatorio e preliminare ad un miglior realizzo, ad esempio, dell'azienda rientrante nella "cessio".

Per ciò che concerne le vendite che il liquidatore deve effettuare, é stato sostenuto, pur se non univocamente, che queste abbiano natura espropriativa, e che quindi il giudice delegato assuma le funzioni di giudice dell'esecuzione (Trib. Reggio Emilia 8/11/1986); corollario necessario di tale tesi sarebbe quello di vincolare l'attività del liquidatore alle modalità previste dal codice di procedura in questi casi e quindi alla vendita per incanto ad asta pubblica; si ritiene però che l'attività del liquidatore possa ritenersi libera da tali vincoli, ben potendo questi perseguire le modalità liquidatorie che ritiene possano permettere un realizzo del patrimonio ceduto alle migliori condizioni; la via dell'esecuzione forzata dei beni oggetto di cessione può invece essere intrapresa dai liquidatori nel caso in cui il debitore concordatario non provveda al rilascio o alla consegna dei beni oggetto della cessione.

L'attività dei liquidatori non può ritenersi sottoponibile a termine neanche dallo stesso tribunale (App. Bologna 31/7/1979), in quanto l'esecuzione della liquidazione é influenzata profondamente da una miriade di circostanze indipendenti dalla volontà dei liquidatori; da un punto di vista giuridico e sostanziale inoltre l'apposizione di un termine configurerebbe una modificazione della proposta da parte del tribunale, la cui decisione si ritiene abbia contenuto vincolato, ed in ogni caso si porrebbe in contrasto con la natura della liquidazione; contrariamente qualcuno ha sostenuto che l'eventuale termine, anche prorogabile, rientri tra le modalità della liquidazione (Trib. Milano 24/5/4976) e che il giudizio di convenienza condotto dal tribunale debba avere riguardo anche alla brevità dei tempi di svolgimento dell'attività liquidatoria.

Il tribunale invece ben può determinare forma e modalità di alienazione dei beni, di deposito ed amministrazione delle somme ricavate e di pagamento dei creditori, stabilendo che siano rispettate talune disposizioni in materia di vendita, di riparto o di autorizzazione alla vendita che trovano la loro fonte nella normativa sul fallimento (così anche Ghidini e Bonsignori).

Una volta terminata la liquidazione deve ritenersi, pur nel silenzio della legge, che il liquidatore debba sottostare all'obbligo di rendiconto dell'attività' svolta, ciò in analogia con quanto previsto dall'art. 1983 c.c. e dall'art. 116 l.f.; dubbi sussistono invece in merito a chi debba essere presentato il rendiconto, di volta in volta individuato dalla dottrina nel tribunale (Cuneo), nel comitato dei creditori, nel debitore, nel commissario giudiziale (Pajardi) o nel giudice delegato (Lo Cascio e Bonsignori); in giurisprudenza invece si é ritenuto che destinatari del rendiconto debbano essere o i creditori o il giudice delegato, a seconda che siano stati ritenuti applicabile in via analogica i citati artt. 1983 o 116.

Chi scrive é del parere che il rendiconto debba essere presentato al giudice delegato, in quanto la cessio bonorum pur ricalcando quanto previsto dagli artt. 1977 e ss. c.c., e pur sempre un istituto che si inserisce in una procedura concorsuale ed é autonomamente disciplinato dalla legge fallimentare, per cui, continuando sulla via dell'analogia fra la figura del liquidatore giudiziale e quella del curatore, deve concludersi per l'applicabilità dell'art. 116 l.f..

Il liquidatore dovrà poi presentare periodicamente riparti parziali, pur non sussistendo un obbligo di immediato pagamento in favore dei creditori privilegiati, in quanto l'esecuzione deve ritenersi ricollegabile al realizzo delle attività, ed a conclusione della sua attività il riparto finale delle somme disponibili tra i creditori anteriori al concordato, salvo il caso in cui la sentenza di omologazione, nello stabilire le modalità di liquidazione, disponga diversamente, ad esempio prescrivendo che il liquidatore versi tutte le somme ricavate al commissario giudiziale affinché questi provveda al soddisfacimento dei creditori. Naturalmente tali riparti dovranno rispettare l'ordine delle cause di prelazione. Per ciò che concerne invece i creditori posteriori, si ritiene che questi possano esser efficacemente pagati dai liquidatori senza l'obbligo di formare un progetto di graduazione nel rispetto del principio della proporzionalità e dell'ordine delle cause di prelazione.

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5. La cessazione dall'incarico

La naturale cessazione dall'incarico avviene con il compimento da parte del liquidatore del mandato di cui e' investito, per cui questa si verifica una volta terminata la liquidazione dei beni ceduti ed attuata la ripartizione delle somme disponibili, nell'eventualità che questo onere incomba sul liquidatore stesso.

Tuttavia sono prevedibili altre ipotesi di cessazione, quali ad esempio la rinuncia da parte dello stesso liquidatore, che può verificarsi per i motivi più disparati.

Un' ipotesi che merita particolare attenzione é quella della revoca; il tribunale può infatti disporre la revoca del liquidatore giudiziale in applicazione analogica dell'art. 37 l.f. (Trib. Milano 25/9/1980, anche Lo Cascio), ovvero, secondo alcuni (Bonsignori), seguendo il disposto dell'art. 384 c.c.; nel primo caso, ritenendo valido anche per i liquidatori giudiziali l'art. 37, spetterà al tribunale, su proposta del giudice delegato, su richiesta dei creditori o d'ufficio, il potere di revoca, mentre volendo seguire l'applicabilità del 384, lo stesso giudice delegato, in analogia con quanto previsto per giudice tutelare e tutore, potrà rimuovere dall'ufficio il liquidatore, non prima però di averlo sentito.

Altri invece hanno ritenuto che, in mancanza di una espressa previsione normativa, come invece avviene per il curatore (art. 37 l.f.) ed il commissario giudiziale (art. 165 l.f.), dovrebbe trovare applicazione il più generale principio della revocabilità dell'incarico da parte del soggetto nel cui interesse esso viene svolto, e quindi dai creditori.

Le cause che possono determinare la revoca del mandato ai liquidatori possono essere le più disparate, ricomprendendo comportamenti dolosi ed anche gravemente colposi che possano in qualche modo pregiudicare il risultato della procedura per l'inosservanza delle disposizioni dettate dal tribunale nella sentenza di omologazione od anche dettate dallo stesso giudice delegato.

In ogni caso il provvedimento del tribunale di revoca del liquidatore deve ritenersi avere natura ordinatoria, e così anche l'eventuale provvedimento emesso dalla Corte d'Appello sul reclamo ex. artt. 739 e 742 c.p.c., non essendo, di conseguenza, impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.(Cass. civ. 10/12/1984 n. 6481).

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6. Il compenso

Naturalmente ai liquidatori, per l'opera da essi prestata, spetta un compenso, che viene liquidato in maniera discrezionale dal tribunale, avuto riguardo sia dell'importanza della procedura che dell'opera prestata, nei limiti massimi rappresentati dalle percentuali previste per il calcolo del compenso ai curatori fallimentari, da ultimo revisionate dal D.M. 570/1992, ed applicate all'ammontare dell'attivo realizzato e del passivo accertato (Trib. Roma 27/4/1989).

L'art. 5. D.M. cit., prevede i realtà i parametri per il calcolo del compenso ai commissari giudiziali, ma deve ritenersi che questi siano applicabili anche ai liquidatori. La base di calcolo é costituita dall'inventario redatto dal commissario ai sensi dell'art. 172 l.f., per cui qualcuno ha sostenuto che il compenso debba già essere predeterminato e liquidato nella sentenza che omologa il concordato; appare comunque sicuramente preferibile l'ipotesi che vede la liquidazione del compenso solo nel momento successivo al termine della liquidazione dei beni ceduti, in quanto solo allora può aversi contezza della reale consistenza dell'attivo realizzato per mezzo dell'opera prestata dai liquidatori.

Alcuni hanno sostenuto che il compenso al liquidatore vada liquidato tenendo presente le tariffe professionali, basandosi sull'assunto che il liquidatore giudiziale sia un mandatario del ceto creditorio, facendo quindi assumere prevalenza all'aspetto privatistico dell'incarico; tale tesi però non appare condivisibile, avuto riguardo per la natura dell'attività del liquidatore; infatti le funzioni svolte dai liquidatori hanno carattere in prevalenza pubblicistico per cui appare sicuramente corretto il prevalente orientamento giurisprudenziale che vede applicabili i summenzionati parametri previsti per la determinazione del compenso per gli organi delle procedure concorsuali, in considerazione del fatto che l'attività del liquidatore giudiziale rientra sostanzialmente tra quelle affidate al curatore (Cass. civ. 5/6/1985 n. 3352).

Nell'ipotesi, prevista dall'art. 182 L.F., di pluralità di liquidatori il compenso viene liquidato singolarmente a ciascun membro dell'organo liquidatorio, con eventuali riduzioni in ragione del concorso dell'opera altrui.

Naturalmente il compenso viene stabilito dal tribunale una volta eseguito il concordato oppure nel momento in cui per qualsivoglia motivo questo venga a cessare; in tal caso il compenso si ritiene debba essere computato avendo riferimento esclusivamente al passivo accertato.

Si é ritenuto che il provvedimento di liquidazione, avendo natura giurisdizionale, sia impugnabile in cassazione mediante ricorso straordinario ex art. 111 Cost., anche se il compenso é subordinato all'approvazione del rendiconto, secondo quanto disposto dall'applicazione analogica dell'art. 116 L.F.

A parere di chi scrive sembra però preferibile l'ipotesi dottrinale che non vede nel provvedimento di liquidazione natura decisoria e quindi le doglianze contro lo stesso andrebbero fatte valere per mezzo del reclamo al tribunale.

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7. Profili fiscali dell'attività di liquidazione

Come principio generale non possono sorgere dubbi circa la posizione soggettiva passiva del debitore concordatario nel rapporto giuridico d'imposta; ciò in considerazione della lettura dell'art. 167 l.f., che prevede che il debitore in concordato preventivo conservi l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario e del giudice, e dell'analisi dei suoi riflessi in materia fiscale (così anche Abate e Casò).

Perplessità sorgono invece nel caso, che più ci riguarda, di cessione dei beni; infatti, come corollario di quanto sopra esposto, si é affermato che il liquidatore giudiziale non é soggetto passivo legittimato in ordine alle obbligazioni tributarie facenti capo all'imprenditore concordatario (Trib. Macerata 13/2/1991, Comm. Trib. Centr. 10/12/1990); in ipotesi di "cessio bonorum" però, essendosi il debitore spogliato dei beni, non sembrerebbe che gli oneri tributari derivanti dal patrimonio oggetto di cessione possano ricadere sullo stesso; di converso il liquidatore non potrebbe sottrarsi agli obblighi imposti dalla normativa fiscale in relazione al patrimonio ceduto che egli amministra e liquida;

L'Amministrazione finanziaria non é di diverso avviso, ritenendo che anche la procedura di concordato preventivo attuata mediante cessione dei beni, così come quella attuata con garanzia, sia regolata, ai fini fiscali, dalle stesse norme applicabili ai soggetti in "bonis"; infatti la liquidazione di tutti i beni costituenti il patrimonio sociale alla data della proposta di concordato preventivo comporterebbe lo scioglimento della società' stessa, ritenendo quindi applicabile l'art. 10 D.P.R. 600/73, e gli adempimenti ivi previsti sarebbero però a carico del liquidatore giudiziale; in base a questa interpretazione, per altro opinabile, il liquidatore giudiziale dovrebbe presentare, entro quattro mesi dalla data di omologazione del concordato, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa, ed altresì, entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione, la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione.

Tale tesi non appare però condivisibile, ritenendosi che per risolvere la questione debba aversi riguardo alla natura dell'incarico, che come visto può considerarsi un mandato, per cui il liquidatore procede solo alla liquidazione del patrimonio ceduto, che rimane nella piena proprietà del debitore concordatario, di conseguenza non può venir meno la responsabilità fiscale di quest'ultimo, ed eventuali inadempimenti del liquidatore giudiziale costituirebbero esclusivamente materia di responsabilità civile e penale a carico di quest'ultimo.

Per cui i liquidatori giudiziali non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione fiscale, né quindi, nell'ipotesi che invece lo abbiano fatto, sono soggetti destinatari di eventuali rettifiche od accertamenti dell'Ufficio (Comm. Trib. Centr. 11/6/1991 n. 4625).

Seguendo una recente dottrina può ritenersi che il debitore recepisce nella sua sfera fiscale effetti di atti compiuti dal liquidatore e, sulla base di questi procede all'adempimento degli obblighi tributari che continuano a gravare su di lui

Il liquidatore comunque dovendo in qualche modo mettere il debitore in condizioni di adempiere dovrà di fatto sottostare a tutti gli oneri ed adempimenti previsti dalla normativa fiscale, non ultimo quello di procedere alla vendita dei beni con applicazione del regime IVA; ciò anche nel silenzio dell'art. 74 bis D.P.R. 633/72, che menziona solo le operazioni compiute durante il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa.

Tale norma infatti non può ritenersi in alcuna maniera innovativa o derogativa dei principi generali statuiti dal citato D.P.R., che prevedono l'imponibilità delle operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, anche se effettuate in fase di liquidazione, non importando se essa avvenga in sede ordinaria o coattiva (Cass. civ. 21/5/1984 n.3117).

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