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La sentenza dichiarativa di fallimento può coinvolgere anche le società di fatto, quelle cioè dove, pur non esistendo un regolare contratto di società, questo viene in concreto esteriorizzato per effetto del comportamento sostanziale di due o più soggetti; comportamento idoneo ad ingenerare nei terzi il convincimento della sua esistenza indipendentemente dalla stipula del patto sociale e quando tale comportamento evidenzi la sussistenza della società anche nei rapporti interni.

In tale ipotesi la dichiarazione di fallimento, a norma dell'art. 147 l.f., comporta di conseguenza il fallimento dei "soci di fatto".

Non é rara l'ipotesi in cui venga dichiarato il fallimento non di una società di fatto preesistente, ma sia la stessa sentenza dichiarativa che accerti il vincolo societario, causando quindi il fallimento della società enunciata; il fine perseguito in tal caso é quello di aumentare la garanzia dei creditori, la quale viene estesa in tal modo anche al patrimonio personale del socio o dei soci di fatto, ai sensi dell'art. 147 l.f., quando risulti accertata la sussistenza del vincolo sociale in presenza di elementi probatori quali fondo comune, alea comune nei guadagni e nelle perdite e affectio societatis (Cass. civ. 8154/90 e 1885/83).

Occorre comunque precisare che correttamente deve distinguersi fra fallimento autonomo della società di fatto, quando due o più persone esercitando, con una comune azienda, una comune una iniziativa imprenditoriale abbiano instaurato in concreto un autonomo vincolo sociale, pur in assenza di un regolare contratto di società, e fallimento dipendente, quando questo sia dichiarato a seguito dell'estensione del fallimento dell'imprenditore anche a carico di un terzo che, in conseguenza della messa in essere di determinati fatti esteriori, di fatto abbia instaurato un vincolo sociale con l'imprenditore poi fallito, ingenerando la convinzione dell'esistenza di tale vincolo anche nei terzi.

In questa sede ci si propone di affrontare la problematica relativa all'incidenza della revoca di tale specie di fallimento sulle disposizioni portate dall'art. 10 D.P.R. 600/73 che prevedono l'obbligo per il curatore della dichiarazione finale dei redditi e sulla analoga normativa in campo I.V.A.

La revoca del fallimento é prevista dall'art. 21 l.f. ed é sicuramente da considerarsi una norma garantistica fondamentale per il caso di errore giudiziario nella dichiarazione di fallimento (così Pajardi). La dottrina più autorevole (sempre Pajardi) ritiene che sia improprio giuridicamente parlare di revoca in quanto questa si riferisce ad un aspetto giuridicamente afferente al diritto amministrativo ed estraneo al diritto fallimentare, più corretto secondo l'autore sarebbe parlare di riforma o meglio ancora di "annullamento per illegittimità" della sentenza per difetto dei presupposti di legge.

Tali presupposti sono, é bene rammentarlo, a norma dell'art. 1 l.f., la qualifica di imprenditore commerciale e lo stato di insolvenza. Nel caso di S.d.f. é chiaro che le sentenze possono essere revocate perché viene ritenuta insussistente l'esistenza del vincolo societario di fatto e quindi in definitiva dell'impresa esercitata dalla stessa società di fatto.

Il Tribunale dunque, annullando la sentenza sancisce l'inesistenza dell'"affectio societatis" tra i soci presunti tali con ciò sancendo l'inesistenza all'epoca della dichiarazione di fallimento della società di fatto; questo concetto é di rilevanza fondamentale ai fini di tutta la trattazione.

Ben diverso, giuridicamente e sostanzialmente, é il caso della chiusura del fallimento, regolata dall'art. 118 l.f.. Infatti in tal caso la procedura ha seguito tutto il suo iter essendo sempre rimasti validi i presupposti soggettivo ed oggettivo che hanno portato alla sentenza di fallimento. Solo al verificarsi dei casi previsti dal citato art. 118 può quindi chiedersi la chiusura del fallimento; tali casi, é opportuno ricordarlo, ben specifici ed individuati dalla legge fallimentare sono:

  • mancata proposizione da parte dei creditori nei termini prescritti di domande di ammissione al passivo (mancanza di passivo);

  • completa soddisfazione del passivo accertato (soddisfazione integrale dei creditori insinuati) o questo sia in altro modo estinto (insussistenza del passivo);

  • completa ripartizione del patrimonio del fallito (ripartizione integrale dell'attivo);

  • mancanza totale di attivo;

  • omologazione del concordato fallimentare, ipotesi questa non ordinaria di chiusura cui fa riferimento il 1° co. dell'art. 118.


  • Come si vede non viene fatta menzione all'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione del fallimento, ipotesi che invece come visto origina la revoca.

    Le differenze fra revoca e chiusura sono quindi sostanziali; la revoca infatti deriva dall'accertamento negativo dei presupposti del fallimento e determina l'inefficacia degli atti della procedura, salvo gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento, e la eliminazione ex tunc degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento.

    Infatti il legislatore ha dovuto contemperare nella norma dell'art. 21 le diverse esigenze della esecuzione della sentenza di fallimento e del diritto del debitore alla restitutio in integrum in seguito al riconoscimento della illegittimità della dichiarazione di fallimento. Per cui, mentre da una parte deve riconoscersi l'efficacia retroattiva della sentenza di revoca, in dipendenza del riconoscimento della mancanza dei presupposti del fallimento all'epoca della sua dichiarazione, dall'altra, vengono fatti salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi fallimentari.

    In conclusione il fallimento deve essere considerato come "mai dichiarato" con la conseguenza che l'imprenditore ex fallito ha diritto alla restituzione in pristino del patrimonio del quale, per effetto della dichiarazione di fallimento, era stato spossessato, nelle sue condizioni originarie, salvo il disposto del 1° comma dell'art. 21.

    La chiusura del fallimento invece prescinde dalla sussistenza dei presupposti del fallimento stesso e discende dal verificarsi di una delle ipotesi di chiusura o dalla esecuzione del concordato fallimentare, non incidendo sugli effetti già verificatisi della sentenza dichiarativa.

    In relazione alla chiusura si pone la normativa fiscale portata dagli artt. 10 D.P.R. 600/73, 18 D.P.R. 42/88 e 125 D.P.R. 917/86. Infatti il curatore fallimentare, a norma dell'art. 10 D.P.R. 600/73, entro quattro mesi dal decreto di chiusura, deve presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'intero periodo compreso tra la data della dichiarazione di fallimento e la data del decreto di chiusura.

    Il reddito di impresa imponibile, ai sensi dell'art. 125 T.U.I.R., é determinato dalla differenza fra residuo attivo al termine della procedura ed il patrimonio netto dell'impresa alla data di dichiarazione di fallimento.

    Tralasciamo volutamente la trattazione della problematica relativa all'individuazione del patrimonio netto ad inizio procedura, essendo sufficiente notare che, naturalmente, l'ipotesi che possa rilevarsi un residuo attivo al termine della procedura é assai rara, dati che il residuo attivo può riscontrarsi esclusivamente nel caso in cui si siano integralmente soddisfatti i creditori e pagate le spese di giustizia, ivi compreso il compenso al curatore; residuo attivo potrà però riscontrarsi ad esempio nel caso di chiusura per insussistenza di passivo, non essendoci in tal caso creditori da soddisfare, oppure nel caso in cui il dilatarsi dei tempi del fallimento ed il connesso aumento di valore del patrimonio immobiliare e la maturazione di interessi sulle somme, derivate dalle vendite fallimentari, man mano depositate sul libretto della procedura, abbiano generato un attivo fallimentare superiore all'importo originario dei crediti insinuati (quest'ultima é sicuramente un ipotesi molto particolare ma realmente riscontrata nella pratica professionale da chi scrive, n.d.r.).

    Nel caso si verifichi tale ipotesi il curatore deve quindi provvedere, ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 42/88, anche al pagamento delle relative imposte, accantonando le somme necessarie a tal fine. Praticamente, nel caso di S.d.f., tutti gli adempimenti a carico del curatore, una volta chiuso il fallimento possono così di seguito riassumersi:

  • presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 750 entro 4 mesi dalla chiusura;

  • accantonamento e pagamento della somma dovuta per imposta ILOR;

  • spedizione di copia della dichiarazione (o di apposito prospetto informativo) ai soci della S.d.f., affinché includano del reddito o della perdita di impresa nelle rispettive dichiarazione dei redditi.


  • Analoga disciplina, per ciò che concerne le dichiarazioni, vige in materia di imposta sul valore aggiunto. Infatti vigono in materia fallimentare tutte le norme valide per le imprese in bonis, per cui il curatore deve provvedere alla presentazione, entro il termine annuale successivo alla data di chiusura del fallimento, della dichiarazione I.V.A. relativa al periodo 1/1 - data di chiusura, completa di tutti gli elementi e gli allegati previsti dagli artt. 28 e 29 D.P.R. 633/72.

    A questo punto é quindi lecito chiedersi se il curatore deve sottostare a tutti questi adempimenti anche nel caso in cui la procedura, nella specie fallimento di società di fatto enunciata nella stessa sentenza dichiarativa, si sia "estinta" non per chiusura, bensì per revoca del fallimento stesso, ipotesi, come visto, totalmente differente. Per rispondere a tale quesito occorre fare una serie di considerazioni sia di natura giuridica che sostanziale.

    Occorre innanzi tutto notare che l'art. 10 D.P.R. 600/73, per ciò che concerne la dichiarazione finale per le imposte dirette, prevede espressamente, al 4° comma, esclusivamente il caso di chiusura del fallimento; é quindi innegabile che tale norma non possa trovare applicazione in caso di revoca.

    Infatti la revoca, come già accennato, é fattispecie del tutto diversa dalla chiusura. La prima postula l'inesistenza dei presupposti stessi che hanno portato alla dichiarazione di fallimento, e quindi l'inesistenza stessa della procedura fallimentare, mentre nella seconda la procedura si é utilmente instaurata ed ha legittimamente dispiegato i suoi effetti; il legislatore ha quindi voluto disciplinare unicamente il caso di chiusura, prevedendolo in maniera esplicita, in aderenza al noto brocardo dell'ubi lex voluit dixit.

    Non sarebbe in alcun modo possibile anche il ragionare in via analogica, rendendo applicabile alla revoca la norma prevista per la chiusura; infatti l'esclusione dell'applicazione analogica di norme in materia fiscale é ormai principio interpretativo basilare del nostro diritto, sancito e confermato da reiterate e coincidenti pronunzie giurisprudenziali (vedi anche Cass. civ. n. 4294 del 19/7/1979, Comm. Trib. II° Foggia n. 277 del 26/10/1981, Comm. Trib. centr. n. 675 del 23/1/1987, Comm. Trib. centr. n. 1434 del 26/1/1990) ed anche dalla Suprema Corte Costituzionale (n. 26 del 10/2/1982).

    In secondo luogo, in dipendenza dell'efficacia retroattiva della sentenza di revoca, come visto, ogni effetto del fallimento deve considerarsi come mai verificatosi (così anche Ferrara), anche se poi, solo per quel che concerne le conseguenze patrimoniali, per effetto del 1° comma dell'art 21 citato, la revoca si considera operante ex nunc e non ex tunc. In conseguenza di ciò non può crearsi materia imponibile da una entità giuridica che é stata annullata e che quindi non può assumere una propria autonomia nei confronti dell'Erario. Sarebbe oltremodo iniquo che nel momento in cui viene ad essere caducato il presupposto soggettivo previsto dall'art. 125 T.U.I.R., e cioè la procedura fallimentare, sancendo tra l'altro, il diritto dell'imprenditore alla restituzione del patrimonio nelle condizioni in cui si trovava al momento della dichiarazione di fallimento, il legislatore abbia voluto una norma punitiva del tenore di quella che rendesse imponibile il residuo attivo anche nel caso di revoca; ciò pure in considerazione del fatto che in tale ipotesi, nella maggior parte dei casi pratici, la quasi totalità dell'attivo realizzato costituirebbe residuo attivo, a fronte delle sole spese di giustizie e di riparti fra i creditori inesistenti o solo parziali.

    In ultima analisi é necessario fare riferimento all'oggetto specifico della presente trattazione, e cioè le revoca di fallimento di società di fatto enunciata nella stessa sentenza dichiarativa; in questo caso il tribunale nella sentenza di revoca decretando la non sussistenza della società di fatto, dichiara l'inesistenza dello stesso presupposto previsto dall'art. 1 l.f., e cioè dello status di imprenditore commerciale.

    Nella fattispecie non é revocato il fallimento di un soggetto giuridico preesistente, ma di un altro venuto alla luce e posto in essere proprio all'atto stesso della dichiarazione di fallimento; infatti in tali casi il curatore deve provvedere alla creazione di una autonoma e nuova posizione fiscale del nuovo soggetto nei confronti del fisco mediante la richiesta di attribuzione di partita I.V.A. secondo il dettato dell'art. 35 D.P:R. 633/72, 1° comma, e non procedendo ad una mera variazione dati ai sensi del 3° comma del citato articolo, come nella normalità dei casi di fallimento.

    In conseguenza di quanto esposto é quindi evidente che la revoca, nel caso di società di fatto, annullando retroattivamente la società di fatto, travolge lo stesso presupposto impositivo soggettivo previsto dall'art. 51 T.U.I.R. (esercizio di impresa commerciale) ed il connesso presupposto del successivo art. 115 in materia di ILOR, ripresi poi dallo stesso art. 125 citato, che espressamente parla al primo comma di reddito di impresa; può dunque esistere esercizio e reddito di impresa quando impresa non é mai esistita?

    In definitiva deve concludersi che, nel caso venga revocata una sentenza dichiarativa di fallimento di società di fatto, nessun obbligo ed adempimento in materia di imposte dirette sorge in capo al curatore in quanto:

  • non sussiste la materia imponibile prevista dall'art. 125, perché non c'è impresa;

  • correlativamente ne deriva che non deve fornirsi dichiarazione dei redditi da parte di un soggetto che viene annullato e che non può ritenersi abbia prodotto reddito, anche perché l'art. 10 D.P.R. 600/73 disciplina il caso della chiusura e non quello della revoca;
  • in ultima analisi quindi non sussiste quindi neanche l'obbligo al versamento di imposte previsto dall'art. 18 D.P.R. 42/88.


  • Differente é invece in caso dell'imposta sul valore aggiunto.

    Infatti in tal caso ben potrebbero essere state compiute operazioni imponibili ex art. 1 D.P.R. 633/72, che al momento della loro effettuazione avevano come soggetto passivo una società di fatto esercente attività di impresa, per cui al momento del verificarsi del presupposto impositivo erano sussistenti tutti i requisiti per l'applicazione dell'imposta; ciò a differenza delle imposte dei redditi per le quali il presupposto del possesso del reddito d'impresa, come visto, deve considerarsi non verificato.

    Il curatore al momento della revoca avrà quindi gia provveduto al versamento di eventuale imposta a debito derivante da liquidazioni periodiche, e correlativamente dovrà versare anche l'eventuale imposta a debito al momento della revoca, anche perché altrimenti si verificherebbe un indebito arricchimento sia ai danni dell'Erario che ai danni dei soggetti che hanno acquistato beni dalla massa fallimentare con applicazione di imposta.

    A questo punto é però d'obbligo una digressione in merito alla applicabilità dell'I.V.A. alle vendite effettuate da un fallimento di S.d.f. enunciata dalla sentenza di fallimento.

    In tal caso, come detto, non fallisce un soggetto giuridico preesistente, ma ne viene creato uno espressamente, al solo fine di rendere responsabili patrimonialmente soggetti che di fatto fra loro abbiano dato affidamento dell'esistenza del vincolo sociale e dell'esercizio di impresa; per cui molto spesso accade che il patrimonio liquidabile del fallimento sia costituito esclusivamente dai beni personali dei soci falliti in proprio o dal patrimonio dell'impresa alla quale é stata agganciata la società di fatto; nel primo caso non ci sarà naturalmente applicazione di I.V.A. alle vendite fallimentari, mancando il presupposto dell'esercizio di impresa, mentre nel secondo caso l'I.V.A. troverà esclusiva applicazione per le vendite afferenti la massa relativa alla impresa autonoma e non anche per quelle relative alla società di fatto.

    Per cui anche se potenzialmente sussistono obblighi in capo al curatore di società di fatto, quest'ultimo nella pratica, in caso di revoca del fallimento, si troverà a non avere imposta sul valore aggiunto da versare, salvo l'obbligo sussistente di presentare la dichiarazione I.V.A. (naturalmente senza esposizione di dati) relativa al periodo 1/1 data di revoca nei termini annuali successivi alla data del passaggio in giudicato della revoca.

    Analogamente in capo al curatore sussisterà l'obbligo di procedere ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 633/72 alla chiusura della partita I.V.A. nel termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento, a differenza di quanto avviene nei casi normali (dove non sia stato revocato il fallimento di una S.d.f. enunciata nella sentenza di fallimento) dove, naturalmente, nessun adempimento in tal senso può e deve competere al curatore, stante il ritorno in bonis dell'impresa.

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