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L'ART.98 DEL D.P.R. 602/73 E LA RESPONSABILITA' SOLIDALE DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
di Domenico Fazzalari e Roberto Calisse

1 L'art. 98 del D.P.R. 602/73 ha sempre sollevato, sin dall'entrata in vigore del decreto, enormi problematiche a livello interpretativo, producendo una cospicua mole di pronuncie giurisprudenziali e di interpretazioni Ministeriali.

In questa sede tralasceremo altri pur annosi dubbi interpretativi, legati ad esempio alla obbligatorieta' o meno della notifica dell'atto impositivo anche al legale rappresentante, concentrando la nostra attenzione sul dettato del 6^ comma e sulla sua applicabilita' agli organi delle procedure concorsuali.

Tale sesto comma, infatti, prevede la solidarieta', nel pagamento di soprattasse e pene pecuniarie, di coloro che hanno la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente.

La ratio di tale normativa e' stata individuata nell'insorgenza, in capo al rappresentante legale, di una sorta di fidejussione ex lege; infatti la norma in esame puo' considerarsi come una proiezione, in materia di riscossione, dell'obbligo primario e sostanziale della sottoscrizione della dichirazione fiscale, gravante sui rappresentanti dei soggetti passivi d'imposta. Infatti la dichiarazione, per essere valida, deve essere sottoscritta dal rappresentante che, come tale, diviene responsabile in solido con il rappresentato e con quest'ultimo e' costituito debitore solidale. Il comma 6 configurerebbe, in sostanza, quale fidejussore legale del pagamento della sanzione, il rappresentante del soggetto passivo d'imposta. Proprio dalla sussistenza di tale fidejussione sui generis ex lege si e' pero' generato un altro annoso dibattito, che in questa sede, visto l'argomento, non toccheremo, e cioe' il potere che l'Ufficio avrebbe di prescindere dalla notifica al rappresentante del titolo che ha costituito il debito tributario, in quanto il rappresentante non risponde per una attivita' personale propria.

Sulla base quindi del citato 6^ comma, norma, di per se', chiara e circostanziata, gli Uffici delle Imposte hanno, ormai da qualche tempo, instaurato la criticabilissima prassi, di ritenere responsbili al pagamento anche gli organi di procedure concorsuali, quali il curatore ed il commissario giudiziale. Con cio', a parere di chi scrive, si e'pero' operata uno forzatura interpretativa ed uno stravolgimento della norma fiscale , basandosi oltretutto su una incomprensione di fondo dell'intero corpus della Legge Fallimentare.

2 L'irrogazione delle sanzioni previste dal titolo terzo, artt. 92 e ss., del D.P.R. 602/73, per le quale e' previsto il pagamento in solido, puo' derivare nel caso di procedure concorsuali, dagli omessi versamenti di ritenute alla fonte, come previsto dall' art. 92, sempreche' questi siano dovuti, oppure anche nel caso di imposte dovute in seguito ad eventuali dichiarazioni integrative, previste da leggi ad hoc, ma non versate ( e' il caso, per esempio dell'art. 20 della L. 516/82 o, piu' recentemente, dell'art. 39 della L. 413/91).

In questo caso, come visto, basandosi sull'erronea convinzione che la semplice sottiscrizione sia di per se sufficiente a far acquisire all'organo della procedura concorsuale la qualifica di legale rappresentante,l'Ufficio procede, quasi automaticamente, a notificare avvisi di mora anche a curatori e commissari giudiziali, con cio' putroppo dimostrando una profonda ignoranza, intesa nel senso proprio della parola, delle funzioni e della natura giuridica di tali organi.

3 Il Curatore fallimentare, quale organo dell'amministrazione fallimentare, non puo qualificarsi come successore a titolo particolare della massa dei creditori, ne', tantomeno,quale rappresentante del fallito; egli bensi' potra' promuovere di volta in volta, sempre nell'esclusivo interesse della giustizia, le ragioni dei creditori, del fallito e della massa attiva fallimentare. E' bene a tal proposito ricordare che il curatore, adeguandoci in cio' a diverse interpretazioni giurisprudenziali, deve definirsi come organo ausiliare di giustizia, che addirittura assumerebbe nell'espletamento delle sue funzioni la qualifica di pubblico ufficiale, ed il cui mandato, di carattere eminentemente pubblicistico, gli deriva dal Tribunale fallimentare quale organo della procedura concorsuale. per cui, come gia' esposto, il curatore non rappresenta in alcun modo il fallito, ma si colloca all'interno di un piu' complesso Ufficio fallimentare, formato anche da altri organi previsti dalla Legge Fallimentare, quali lo stesso Tribunale, il Giudice Delegato ed il Comitato dei Creditori. In tale ambito il curatore presiede al processo esecutivo concorsuale, ed il suo mandato nella sua genesi, come anche nel suo momento estintivo, lo vede in una relazione tipicamente pubblicistica e processuale direttamente con l'Autorita' giudiziaria Ordinaria, che lo investe con sentenza idonea, come detto, a fargli assumere la qulifica di pubblico ufficiale, come previsto dall'art 30 L.F..

Appare comunque fondamentale rilevare che la sentenza dichiarartiva di fallimento ha come effetto diretto ed immediato per li debitore lo spossessamento, e cioe' la perdita della disponibilita' del suo patrimonio, cio' in quanto la legge ha voluto dare un vincolo di destinazione a tale patrimonio, che e' in tal modo finalizzato al soddisfacimento paritetico del ceto creditorio. Lo spossessamento pero' non e' una conseguenza della incapacita' del fallito ne' tantomeno comporta la perdita della proprieta' dei beni stessi: il fallito, invece, e' solo privato dell'amministrazione e della disposizione, ed a tal proposito e' bene notare che gli atti compiuti dal fallito non sono affetti da nullita' od annullabilta', ma sono solo inefficaci nei confronti dei creditori ai sensi dell'art. 44 L.F.

Tutto questo comporta quindi una sorta di dissociazione tra proprieta' e potere (si badi bene, potere e non rappresentanza), ma non viene con cio' meno la titolarita' dei rapporti giuridici patrimoniali che fanno sempre capo all'imprenditore dichiarato fallito. Analogo discorso vale per il Commissario giudiziale nel caso di amministrazione controllata o concordato preventivo, con alcune peculiarita che valgono a rendere il principio suesposto della titolarita', ove ve ne fosse ancora necessita', ancora, se cosi' si puo' dire, piu' forte.

Infatti, un volta ammesso al benificio delle procedure, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e continua l'esercizio dell'impresa, con l'unica limitazione che, durante tutta la procedura, la sua attivita' e' svolta sotto ilcontrollo del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato, ai sensi degli artt. 167 e 187 L.F..

Nell'ambito di queste procedure non si verifica quindi l'effetto dello spossessamento, in quanto l'imprenditore mantiene inalterati il potere di amministrazione e la disponibilita' del proprio patrimonio.

Cio' ha portato parte della dottrina a ritenere che l'attuazione del procedimento determini uno spossessamento, per cosi' dire, attenuato del patrimonio dell'imprenditore; proprio tale attenuazione del fenomeno fa si che debba ritenersi rafforzato il principio, valido in tema di fallimento, della conservazione inalterata della titolarita' piena sulla proprieta' e sulla gestione dell'impresa. Non diversa e' la conclusione cui si deve giungere, in tema di amministrazione controllata, anche quando trovi applicazione l'art 191 L.F.; in questa ipotesi la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni e' affidata al commissario giudiziale dal Tribunale che ne determina i poteri.

infatti, anche in tal caso, e' doveroso precisare che, prescindendo dal fatto che l'incisivita' della sostituzione del debitore col commissario dipende dall'ampiezza dei poteri concessi a quest'ultimo (l'art. 191 parla di affidamento della gestione "in tutto o in parte"), e' chiaro che tale sostituzione puo' al massimo riguardare la gestione dell'impresa e mai la sua titolarita', non assumendo in alcun modo il commissario la qualifica di legale rappresentante del debitore, in quanto questo rimane sempre, personalmente o a mezzo dei reali rappresentanti legali, nella piena disposizione dei diritti e degli obblighi di natura giuridica e patrimoniale. 4 Tale mancanza di investitura, per curatore e commissario, della rappresentanza legale del soggetto sottoposto a procedure concorsuali, esplica effetti di notevole rilevanza in campo tributario.

Il curatore non potra' infatti mai essere considerato un sostituto del fallito, ne' un soggetto in alcun modo responsabile di obbligazioni di imposta riconducibili alla persona, fisica o giuridica, del fallito; appare quindi evidente che mai egli potra' in alcun modo essere travolto dalla solidarieta' prevista dall'art. 98,6^ comma, in esame.

A parere di chi scrive, lo spossessamento, diretta conseguenza della sentenza dichiarativa di fallimento, pur determinando la perdita della disponibilita' dei beni vincolati dalla procedura, non puo' in alcun modo stravolgere e modificare il rapporto che vede l'imprenditore fallito nella veste di soggetto passivo d'imposta, con tutte le conseguenze connesse. E' quindi evidente che, rimanendo il fallito soggetto passivo nel rapporto tributario, conseguentemente alla perdita della sola capacita' di amministrazione del proprio patrimonio, il curatore non potra mai, anche in virtu' della cennata qualifica di pubblico ufficiale, essere considerato il rappresentante del fallito, tantomeno ai soli fini previsti dal 6^ comma dell'art. 98; infatti, come corollario di quanto esposto, e' lecito e fondato ritenere che i legali rappresentanti debbano essere considerati coloro che rivestivano tale qualifica prima dell'instaurarsi della procedura fallimentare; solo a questi ultimi potranno, eventualmente, essere ritenuti responsabili in solido per il pagamento delle sanzioni.

Deve quindi concludersi, necessariamente, appurata e dimostrata la mancanza di soggettivita' passiva del curatore, per la inapplicabilita' a quest'ultimo della responsabilita' solidale statuita dall'art. 98.

Analoghe considerazioni devono svolgersi per quel che concerne la figura del commissario, sia in caso di concordato preventivo che in quello di amministrazione controllata.

Le connotazioni tipiche delle due procedure, finalizzate sostanzialmente al salvataggio dell'impresa, fanno si' che il debitore conservi l'amministrazione del suo patrimonio e l'esercizio dell'impresa, perseguendo gli obiettivi principali individuati dalla Legge fallimentare: il soddisfacimento dei creditori nel concordato preventivo ed il ritorno in "pristino" nell'amministrazione controllata.

Questo ci induce ad affermare, senza tema di smentita, che nessuna responsabilita' fiscale puo' essere imputata al commissario in coseguenza di adempimenti che la legge pone a carico del debitore. Infatti l'imprenditore sotto procedura rimane pur sempre titolare di tutti i rapporti giuridici di imposta, essendo passibile di subire le conseguenze connese ad eventuali inadempimenti.

Tutto cio' deve evidentemente determinare una completa estraneita'del commissario, i cui compiti hanno contenuti strettamente processuali e di assolvimento di una funzione pubblica.

Quanto sopra deve ovviamente significare che il commissario non puo' assolutamente essere coinvolto nella solidarieta' ex art.98, in quanto l'unica responsabilita che gli si puo' imputare e' quella di carattere generale afferente il mancato controllo dell'attivita' dell'imprenditore.

Anche nell'ipotesi di gestione commissariale, prevista dall'art 191 L.F., non e' configurabile una sostituzione del commissario nei confronti del debitore, in quanto questi continua a rimanere titolare di tutti i rapporti giuridici, anche di natura fiscale,e dei connessi obblighi, a lui facenti capo.

La conseguente responsabilita' che derivera' da eventuali omissioni, di natura fiscale e patrimoniale, fara' sempre capo al debitore, od ai suoi legali rappresentanti come sopra individuati, cosicche', anche nel caso di gestione commissariale, deve ritenersi non configurabile una responsabilita' fiscale del commissario.

5 In conclusione appare oppurtuno riportare alcune considerazioni di ordine prettamente sostanziale.

Innanzitutto occorre notare che sia il curatore che il commissario operano sotto la direzione del giudice delegato.

Il curatore, infatti, e' sempre sottoposto alle direttive del giudice delegato, ed in particolare necessita dell'autorizzazione di quest'ultimo per gli atti di straordinaria amministrazione, sentito il parere del comitato dei creditori. Tra questi atti deve ricomprendersi sicuramente la presentazione di dichiarazioni integrative per condono, che come visto in premessa possono essere, in caso di omesso versamento delle relative imposte dovute, fra quegli atti generativi degli avvisi di mora ai denni dei curatori. Le dichiarazioni integrative, per loro natura, devono essere considerate un atto di straordinaria amministrazione, eccedente i normali poteri del curatore, anche in relazione al fatto che, l'art 35 citato, prevede fra gli atti che necessitano di autorizzazione le transazioni, alla cui natura giuridica possono in qualche modo ricondursi le dichiarazioni integrative.

Per tali atti di straordinaria amministrazione l'autorizzazione, nel caso in cui superino le 200.000 lire, deve provenire dal Tribunale stesso.

Cio' vale a rafforzare il convincimento che il curatore non puo essere ritenuto responsabile in solido per il pagamento di sanzioni derivanti da un atto compiuto a seguito di autorizzazione rilasciata da un altro organo. L'Ufficio a questo punto, per essere coerente con la sua personale interpretazione della norma, dovrebbe notificare l'avviso di mora anche al giudice delegato, se non allo stesso Tribunale.

Anche nel concordato preventivo e nell'amministrazione controllata il giudice dispone di ampi poteri di controllo, che si concretizzano nell' autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 188 L.F.. Anche in tal caso vige il principio della non imputabilita' al commissario della solidarieta' ex art. 98, per atti compiuti in seguito ad auotrizzazione rilasciata da organi alla cui autorita' deve, in buona sostanza, considerarsi sottoposto.

In secondo luogo, ed e' questa la seconda considerazione di carattere sostanziale, e' interessante fare riferimento ai presupposti oggettivi delle procedure concorsuali esaminate. L'imprenditore e' dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 5 L.F., o e' ammesso al beneficio del concordato preventivo, secondo quanto previsto dal seguente art. 160, quando si trova in stato di insolvenza, e cioe' di incapacita' a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento.

Il presupposto oggettivo per poter usufruire della amministrazione controllata e' invece la temporanea difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, che potremmo semplicisticamente definire come un insolvenza attenuata, e che, comunque, non e' uno stato sostanzialmente diverso da quest'ultima , che giustifica il fallimento, distinguendosi solo per il suo carattere condizionante di temporaneita'.

In entrambe i casi l'imprenditore si trova in una situazione di impotenza finanziaria ed economica che non gli permette di far fronte in maniera regolare e tempestiva alle proprie obbligazioni.

Naturalmente tale situazione si ripercuotera' nell'ambito della procedura, facendo si che le procedure concorsuali siano spesso carenti, se non prive di mezzi finanziari.

In ogni caso, curatori e commissari, non potranno mai essere chiamati a rispondere in solido del pagamento di sanzioni derivanti da omessi pagamenti di imposte, dovuti proprio a quello status di insolvenza o temporanea difficolta', previsto per espressa difinizione normativa, ed in nessun modo imputabile a tali organi, anche in presenza di debiti della massa, ex art. 111, quali sicuramente sono le imposte dovute per ritenute alla fonte o per concordato.

6 E' quindi chiara ed evidente, per tutte le motivazioni che sono state esposte, l'illegittimita' e l'arbitrarieta' dell'Ufficio nel considerare curatori e commissari responsabili ai sensi dell'art. 98 6^ comma, basandosi sull'assunto, privo di qualsiasi fondamento di carattere giuridico e sostanziale, che questi assumano la veste di legali rappresentanti.

In attesa di una espressa previsione normativa o di un qualche chiarimento ministeriale, si spera che questa esposizione possa portare un contributo chiarificatore in materia che valga in qualche modo a rendere meno travagliata la vita professionale di curatori e commissari.

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